Iscrizione FIM

  • i dipendenti della Banca e del Fondo con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • i dipendenti della Banca e del Fondo con contratto di lavoro a tempo determinato.
I coniugi, i contraenti di unione civile ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punti 1, 2, 3 ed i conviventi ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punto 36, nel caso siano entrambi dipendenti ed intendano associarsi al Fondo, devono presentare la domanda singolarmente non essendo prevista l'iscrizione di uno dei due quale familiare di cui al successivo art. n. 3 del presente Regolamento.
L’acquisizione della qualifica di Associato, di cui all’art. 4 dello Statuto, è volontaria e si ottiene inoltrando al Fondo, in originale, apposita domanda tramite il "MODULO D'ISCRIZIONE ASSOCIATI E FAMILIARI" e allegando aggiornata certificazione di stato di famiglia e di residenza. Non è ammessa la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (c.d. autocertificazione).
L’Associato in costanza di rapporto di lavoro ha il diritto di iscrivere al Fondo i familiari di cui all’art. 4 comma 3 dello Statuto compresi nello stato di famiglia (di seguito chiamati familiari iscritti) e più precisamente:
  1. il coniuge, purché non dipendente della Banca o del Fondo con esclusione di quello legalmente separato;
  2. il partner con il quale si sia contratta l'unione civile ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punti 1, 2, 3 purché non dipendente della Banca o del Fondo;
  3. il convivente ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punto 36, purché non dipendente della Banca o del Fondo;
  4. i figli ed equiparati fino a 26 anni, purché fiscalmente a carico;
  5. i figli ed equiparati oltre i 26 anni, totalmente inabili o invalidi, purché fiscalmente a carico.
L'iscrizione si perfeziona inoltrando al Fondo in originale il "MODULO D'ISCRIZIONE ASSOCIATI E FAMILIARI" e allegando aggiornata certificazione di stato di famiglia e di residenza. Non è ammessa la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (c.d. autocertificazione).

Conservano l'iscrizione al Fondo i familiari iscritti dell’Associato deceduto (di seguito Familiari superstiti).
  • I dipendenti di cui all’art. 2, lettera a) possono associarsi ed iscrivere gli eventuali familiari di cui al precedente art. 3, entro novanta giorni dalla data di assunzione;
  • I dipendenti di cui all’art. 2, lettera b) possono associarsi ed iscrivere gli eventuali familiari di cui al precedente art. 3 fin dall’assunzione e non oltre novanta giorni dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • I dipendenti rivenienti da fusioni, incorporazioni, acquisizioni od operazioni societarie simili, possono associarsi ed iscrivere gli eventuali familiari di cui al precedente art. 3, entro i termini indicati nell’eventuale relativo accordo sindacale oppure, in carenza, entro novanta giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione;
  • L’Associato in costanza di rapporto di lavoro può iscrivere anche ulteriori familiari per i quali, successivamente alla sua originaria associazione, sia configurata l’acquisizione del diritto di cui al precedente art. 3. L’iscrizione dovrà essere formalizzata entro novanta giorni dall’evento che ne determina il presupposto (ad esempio: matrimonio, unione civile, formalizzazione convivenza, nascita, adozione ecc.);
L’Associato deve dare tempestiva comunicazione al Fondo, mediante apposito modulo, di ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare che comporti la decadenza del diritto all’iscrizione dei familiari di cui all’art. 3 (ad esempio: separazione legale, scioglimento dell'unione civile, cessazione della convivenza, figli non più fiscalmente a carico, decesso, ecc.).
Il dipendente può associarsi e/o iscrivere i familiari aventi diritto, anche oltre i termini previsti dall’art. 4. In tal caso non saranno fornite all'associato e/o ai familiari le prestazioni da parte del Fondo per un periodo (di seguito chiamato “carenza”) così determinato in funzione dei mesi di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 4 (calcolato a partire dal 91esimo giorno dalla data di maturazione del diritto):
  • entro i 6 mesi di ritardo, la carenza sarà pari a 6 mesi;
  • entro i 12 mesi di ritardo, la carenza sarà pari a 12 mesi;
  • oltre i 12 mesi di ritardo, la carenza sarà pari a 18 mesi;
  • nel caso di riammissione ai sensi del punto 4 del successivo art. 7, la carenza sarà pari a 24 mesi;
Trascorsi due esercizi successivi a quello in cui è avvenuta l’associazione e/o l’iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile o del convivente, gli interessati aventi diritto potranno usufruire del check-up.
Per revocare l'iscrizione di un familiare iscritto, l'Associato deve compilare il modulo   Revoca iscrizione familiari , ed inoltrarlo alla Segreteria del Fondo.

Conservano la qualifica di Associati (Regolamento Contributi e Prestazioni art. 2) :

  • i dipendenti andati in quiescenza con diritto al trattamento pensionistico ed i dipendenti collocati nel “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del Credito” (di seguito Fondo di Solidarietà), purché possano far valere cinque anni di contribuzione al Fondo;
  • i dipendenti andati in quiescenza con diritto al trattamento pensionistico ed i dipendenti collocati nel “Fondo di Solidarietà " e che hanno maturato almeno un anno di anzianità di servizio, purché versino al Fondo il contributo relativo al periodo mancante al raggiungimento della contribuzione minima di cui al punto che precede (cinque anni, compreso l’eventuale periodo di collocazione nel Fondo di Solidarietà), con l’aliquota percentuale in vigore per il personale in servizio;
  • i dipendenti che hanno raggiunto il diritto alla quiescenza e concordato la risoluzione del rapporto di lavoro ma differito il trattamento pensionistico secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti, in regola con la contribuzione di cui ai punti 1 e 2;
  • i dipendenti che hanno raggiunto il diritto alla quiescenza e concordato la risoluzione del rapporto di lavoro ma differito il trattamento pensionistico secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti, in regola con la contribuzione di cui ai punti 1 e 2;

Sono esclusi dalle condizioni contributive fissate ai punti 1 e 2 i dipendenti rivenienti da fusioni, incorporazioni, cessioni od operazioni societarie simili. Sono esclusi altresì i dipendenti il cui rapporto di lavoro derivi dalla cessione del contratto di lavoro subordinato da parte di altre società del Gruppo Crédit Agricole Italia.

I coniugi, i contraenti di unione civile ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punti 1, 2, 3 ed i conviventi ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punto 36, nel caso siano stati entrambi dipendenti Associati, mantengono l’associazione individuale. Non è pertanto prevista l'iscrizione di uno dei due come familiare di cui al successivo art. n. 3 del presente Regolamento.

Al compimento della maggiore età, i propri figli fiscalmente a carico rimangono iscritti e non è prevista alcuna ulteriore maggiorazione sugli emolumenti mensili versati al Fondo.

Contribuzione FIM

Dipendenti in servizio, in aspettativa retribuita dalla Banca o da altre società del Gruppo di appartenenza:
i contributi dovuti sono trattenuti direttamente sugli emolumenti mensili dell’Associato;
Dipendenti collocati nel Fondo di solidarietà:
i contributi dovuti sono addebitati sul loro conto corrente in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno, previa acquisizione entro il 30 giugno dello stesso anno della relativa documentazione;
Pensionati, familiari superstiti, dipendenti del Fondo e Dipendenti in aspettativa non retribuita dalla Banca o da altre società del Gruppo di appartenenza:
i contributi dovuti sono addebitati sul loro conto corrente in due rate, nella seguente modalità:
  • entro il 31 marzo: addebito acconto di € 300
  • entro il 30 settembre: addebito quota a saldo
La relativa documentazione dovrà essere presentata al Fondo entro il 30 giugno dello stesso anno.

Il contributo individuale dovuto al Fondo dall'Associato è fissato come segue (Art. 9 Regolamento Contribuzioni e Prestazioni):

  • Dipendenti in servizio o in aspettativa retribuita dalla Banca e dipendenti collocati in fondo di solidarietà

    • Per gli Associati in servizio o in aspettativa retribuita si applica l’aliquota dello 0,75% per gli Associati singoli sino a € 120.000 lordi annui di retribuzione (imponibile previdenziale). Oltre tale importo non sarà applicata alcuna trattenuta. Agli Associati coniugi o che abbiano contratto l'unione civile o conviventi, entrambi dipendenti, si applica ad ognuno la trattenuta con l’aliquota dello 0,70%;
    • Per gli Associati collocati nel Fondo di Solidarietà si applica l’aliquota dello 0,75% sull'assegno straordinario per il sostegno del reddito e sulle pensioni integrative, secondo le istruzioni operative comunicate agli Associati anno per anno. Agli Associati coniugi o che abbiano contratto l'unione civile o conviventi, entrambi collocati nel Fondo di Solidarietà si applica ad ognuno la trattenuta con l’aliquota dello 0,70%.

    Maggiorazioni

    • 0,65% per l’iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente non a carico o del convivente con un reddito superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
    • 0,35% per l’iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente a carico o del convivente con un reddito NON superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
    • 0,10% per l’iscrizione di ogni figlio e/o equiparato, di cui all’art. 3 punti d) ed e) del presente regolamento; dal quarto figlio in poi non sono previste contribuzioni.


  • Dipendenti in aspettativa non retribuita

    • Se percepiscono altro reddito: si applica l’aliquota dell’1,40% sino a € 120.000, sulla base del reddito lordo da lavoro e/o equiparato risultante da idonea documentazione per tutto il periodo di assenza dal servizio. Oltre tale importo non è prevista alcuna contribuzione;
    • Se NON percepiscono altro reddito: si applica l’aliquota dello 0,75% sino a € 120.000, sulla base della retribuzione teorica lorda annua (imponibile previdenziale) che sarebbe stata percepita in servizio. Oltre tale importo non è prevista alcuna contribuzione.

    Maggiorazioni

    • 0,65% per l’iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente non a carico o del convivente con un reddito superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
    • 0,35% per l’iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente a carico o del convivente con un reddito NON superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
    • 0,10% per l’iscrizione di ogni figlio e/o equiparato, di cui all’art. 3 punti d) ed e) del presente regolamento; dal quarto figlio in poi non sono previste contribuzioni.

    L’Associato che si trovi in aspettativa non retribuita perde il diritto ad usufruire delle prestazioni per sé e per i familiari iscritti qualora non continui a corrispondere le contribuzioni nei termini di cui all’art. 9 lettera b).

    È fatto obbligo all’Associato di dare tempestiva comunicazione dell’inizio e della fine di tale situazione al Fondo.

    È facoltà del Fondo rivalersi nei confronti dell’Associato, anche successivamente al ripristino della normale attività lavorativa presso la Banca o con altre società del Gruppo di appartenenza o con il Fondo, nell’eventualità di prestazioni indebitamente percepite durante tale aspettativa e se del caso, recuperando tali somme anche tramite compensazione con altri eventuali rimborsi a cui l'Associato abbia diritto.


  • Pensionati e familiari superstiti di cui all’art. 3 ultimo comma

    • Pensionati: si applica l’aliquota dell’1,40% sino a € 120.000 di pensione/i lorda/e annua/e percepita/e da Enti Previdenziali, comprese le pensioni integrative, secondo le istruzioni operative comunicate agli Associati anno per anno. Agli Associati coniugi o partner o conviventi, entrambi pensionati, si applica ad ognuno la trattenuta con l’aliquota dell’1,00%; nel caso in cui uno solo risulti pensionato la trattenuta per questi sarà dell'1,00% e per l'associato ancora in servizio sarà dello 0,70%.

      Maggiorazioni

      • 0,65% per l’iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente non a carico o del convivente con un reddito superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
      • 0,35% per l’iscrizione del coniuge o del partner con il quale si sia contratta l'unione civile che risulti fiscalmente a carico o del convivente con un reddito NON superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per il coniuge a carico;
      • 0,10% per l’iscrizione di ogni figlio e/o equiparato, di cui all’art. 3 punti d) ed e) del presente regolamento; dal quarto figlio in poi non sono previste contribuzioni.

    • Familiari superstiti: si applica l’aliquota dell’1,40% sino a € 120.000 di reddito da lavoro o pensione/i lorda/e annua/e percepita/e da Enti Previdenziali, comprese le pensioni integrative e/o di reversibilità, secondo le istruzioni operative comunicate agli Associati anno per anno.

      Maggiorazioni

      • 0,10% per l’iscrizione di ogni figlio e/o equiparato, di cui all’art. 3 punti d) ed e) del presente regolamento; dal quarto figlio in poi non sono previste contribuzioni.

  • Il contributo minimo annuo è di € 300.

Pratiche e rimborsi FIM

La richiesta deve avvenire tramite l'apposita funzione del portale del Fondo   Scarica scarica manuale inserimento prestazioni . Altre modalità di trasmissione devono avere carattere di eccezionalità, in ogni caso i giustificativi non devono essere inviati in originale.
  • La richiesta deve avvenire tramite l'apposita funzione del portale del Fondo(scarica manuale inserimento prestazioni). Altre modalità di trasmissione devono avere carattere di eccezionalità, in ogni caso i giustificativi non devono essere inviati in originale
  • Per le spese del mese di dicembre la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il 15 gennaio successivo.
Le richieste di rimborso, regolarmente formalizzate nei termini sopra indicati, sono liquidate, di norma, con cadenza mensile (Regolamento Contributi e Prestazioni art. 12), sulla base di quanto previsto dal Regolamento all'art. 11 - Prestazioni e Rimborsi per ogni capitolo di spesa, con riferimento a massimali, franchigie e percentuali di rimborso.

Check-up FIM

Associati dipendenti in costanza di rapporto di lavoro e rispettivi coniugi, partner con il quale si sia contratta l'unione civile o conviventi che abbiano almeno 18 mesi di contribuzione e che abbiano compiuto il 30° anno di età e non superato il 67°;
Il check-up ha cadenza biennale e viene eseguito secondo le modalità stabilite di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.