Conservano la qualifica di Associati (Regolamento Contributi e Prestazioni art. 2) :
Sono esclusi dalle condizioni contributive fissate ai punti 1 e 2 i dipendenti rivenienti da fusioni, incorporazioni, cessioni od operazioni societarie simili. Sono esclusi altresì i dipendenti il cui rapporto di lavoro derivi dalla cessione del contratto di lavoro subordinato da parte di altre società del Gruppo Crédit Agricole Italia.
I coniugi, i contraenti di unione civile ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punti 1, 2, 3 ed i conviventi ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punto 36, nel caso siano stati entrambi dipendenti Associati, mantengono l’associazione individuale. Non è pertanto prevista l'iscrizione di uno dei due come familiare di cui al successivo art. n. 3 del presente Regolamento.
Al compimento della maggiore età, i propri figli fiscalmente a carico rimangono iscritti e non è prevista alcuna ulteriore maggiorazione sugli emolumenti mensili versati al Fondo.
Il contributo individuale dovuto al Fondo dall'Associato è fissato come segue (Art. 9 Regolamento Contribuzioni e Prestazioni):
Dipendenti in servizio o in aspettativa retribuita dalla Banca e dipendenti collocati in fondo di solidarietà
Maggiorazioni
Dipendenti in aspettativa non retribuita
Maggiorazioni
L’Associato che si trovi in aspettativa non retribuita perde il diritto ad usufruire delle prestazioni per sé e per i familiari iscritti qualora non continui a corrispondere le contribuzioni nei termini di cui all’art. 9 lettera b).
È fatto obbligo all’Associato di dare tempestiva comunicazione dell’inizio e della fine di tale situazione al Fondo.
È facoltà del Fondo rivalersi nei confronti dell’Associato, anche successivamente al ripristino della normale attività lavorativa presso la Banca o con altre società del Gruppo di appartenenza o con il Fondo, nell’eventualità di prestazioni indebitamente percepite durante tale aspettativa e se del caso, recuperando tali somme anche tramite compensazione con altri eventuali rimborsi a cui l'Associato abbia diritto.
Pensionati e familiari superstiti di cui all’art. 3 ultimo comma
Pensionati: si applica l’aliquota dell’1,40% sino a € 120.000 di pensione/i lorda/e annua/e percepita/e da Enti Previdenziali, comprese le pensioni integrative, secondo le istruzioni operative comunicate agli Associati anno per anno. Agli Associati coniugi o partner o conviventi, entrambi pensionati, si applica ad ognuno la trattenuta con l’aliquota dell’1,00%; nel caso in cui uno solo risulti pensionato la trattenuta per questi sarà dell'1,00% e per l'associato ancora in servizio sarà dello 0,70%.
Maggiorazioni
Familiari superstiti: si applica l’aliquota dell’1,40% sino a € 120.000 di reddito da lavoro o pensione/i lorda/e annua/e percepita/e da Enti Previdenziali, comprese le pensioni integrative e/o di reversibilità, secondo le istruzioni operative comunicate agli Associati anno per anno.
Maggiorazioni
Il contributo minimo annuo è di € 300.